Art. 2
In vigore dal 20 dic 2018
1. La decisione dell'Unione di sospendere temporaneamente, conformemente all'.29, paragrafo 3, dell'accordo, l'accettazione dell'autocertificazione di prodotti vitivinicoli di cui all'.28 dell'accordo è presa dalla Commissione.
2. La decisione dell'Unione di revocare, conformemente all'.29, paragrafo 4, dell'accordo, la sospensione temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presa dalla Commissione.
Storico versioni
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