Art. 7

Art. 7

In vigore dal 19 dic 2018
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: a) una valutazione, per ciascuna impresa di Gibilterra che ha generato reddito da interessi da prestiti infragruppo nel periodo tra il 1o gennaio 2011 e il 30 giugno 2013, indicante se tali redditi da interessi siano stati maturati o abbiano avuto origine a Gibilterra, in conformità con la norma del «situs del prestito»; b) un elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti sulla base dei regimi di aiuto di cui all', unitamente alle seguenti informazioni per ciascuno di essi e per ciascun esercizio fiscale pertinente: — l'ammontare degli utili conseguiti (indicando separatamente gli utili derivanti da reddito da royalties e quelli derivanti da reddito da interessi da prestiti infragruppo), la base imponibile, l'aliquota dell'imposta sul reddito applicabile, l'ammontare dell'imposta sul reddito versata e l'importo del mancato gettito fiscale; — l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto; c) le seguenti informazioni per ciascuna delle cinque imprese di Gibilterra che hanno beneficiato di aiuti in ragione dei ruling fiscali di cui all' e per ciascun esercizio fiscale pertinente: — l'ammontare degli utili conseguiti (indicando separatamente gli utili derivanti da reddito da royalties e quelli derivanti da reddito da interessi da prestiti infragruppo), la base imponibile, l'aliquota dell'imposta sul reddito applicabile, l'ammontare dell'imposta sul reddito versata e l'importo del mancato gettito fiscale; — l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto; d) l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso ciascun beneficiario (per tutti gli esercizi fiscali soggetti a recupero); e) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; f) documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto. 2.   Il Regno Unito tiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero conformemente all'. Su richiesta della Commissione, trasmette informazioni a quest'ultima sulle misure nazionali già adottate e su quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione.
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