Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 dic 2018
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Tuttavia, la presente decisione non si applica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a) entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea; (b) è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Essa cessa di produrre effetti il 30 marzo 2020.
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