Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 dic 2018
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all' è pari a 3 000 000 EUR. Il programma è interamente finanziato dall'Unione, con contributi in natura del Ministero degli affari esteri della Spagna e dal beneficiario. 2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con l'OAS. L'accordo stabilisce che l'OAS deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.
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