Art. 4
Diritto di accesso da parte degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione di trattamento
In vigore dal 14 dic 2018
Diritto di accesso da parte degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione di trattamento
1. Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione di trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione informa l'interessato, nella sua risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione di trattamento, circa la limitazione applicata e i principali motivi della stessa, nonché la possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. La comunicazione di informazioni riguardanti i motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fino a quando pregiudicherebbe la finalità della limitazione stessa.
3. La Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all'.
4. Qualora il diritto di accesso sia limitato in tutto o in parte, l'interessato esercita il suo diritto di accesso per il tramite del Garante europeo della protezione dei dati, in conformità all'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
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