Art. 7 · Tavole rotonde

Art. 7

Tavole rotonde

In vigore dal 11 dic 2018
Tavole rotonde 1.   Le tavole rotonde sono intese a identificare ed esaminare la situazione di crisi affinché il processo decisionale politico sia adeguatamente informato. 2.   Le tavole rotonde sono convocate su iniziativa della presidenza, con l'assistenza e la consulenza dell'SGC. 3.   La presidenza decide sulla composizione delle tavole rotonde. I servizi della Commissione e il SEAE sono invitati a partecipare e a fornire un contributo sui rispettivi settori di competenza. L'invito a partecipare è esteso anche al gabinetto del presidente del Consiglio europeo. Sono invitati a partecipare, se del caso, gli Stati membri e ulteriori pertinenti parti interessate ed esperti in determinate materie, compresi rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali, e il coordinatore antiterrorismo dell'Unione. 4.   Nella modalità «scambio di informazioni», nel caso in cui la presidenza convochi una tavola rotonda, questa serve principalmente per monitorare la situazione, determinare gli obblighi di informazione e valutare se è necessaria una piena attivazione. In caso di piena attivazione, sotto la guida della presidenza i partecipanti alla tavola rotonda, se del caso, preparano, elaborano e aggiornano progetti di proposte di azione da presentare, ove necessario, al Consiglio per discussione e decisione.
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