Art. 7
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 11 dic 2018
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio viene garantito l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.
Il responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio può chiedere un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.
2. Laddove i servizi della Commissione e le agenzie esecutive trattino dati personali nei casi di cui all', paragrafo 3, il responsabile della protezione dei dati della Commissione o, se del caso, il responsabile della protezione dei dati dell'agenzia esecutiva interessata vengono informati senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati della Commissione o, se del caso, al responsabile della protezione dei dati dell'agenzia viene garantito l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.
Il responsabile della protezione dei dati della Commissione o, laddove applicabile, il responsabile della protezione dei dati dell'agenzia, può chiedere un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione o il responsabile della protezione dei dati dell'agenzia è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.
3. Tutti gli scambi di informazioni avvenuti con il responsabile della protezione dei dati durante l'intera procedura sono adeguatamente registrati.
Storico versioni
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