Art. 3 · Comunicazione di informazioni agli interessati

Art. 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

In vigore dal 11 dic 2018
Comunicazione di informazioni agli interessati 1.   L'Ufficio pubblica sul proprio sito web informative sulla privacy con le quali rende note a tutti gli interessati le proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali. 2.   L'Ufficio informa singolarmente tutti gli interessati che considera persone interessate, testimoni o informatori ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. 3.   Allorché limita, integralmente o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, l'Ufficio registra i motivi della limitazione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità. A tal fine, la registrazione indica in quale modo la comunicazione delle informazioni comprometterebbe la finalità delle attività di indagine dell'Ufficio, o delle limitazioni applicate a norma dell', paragrafo 3, oppure lederebbe i diritti e le libertà altrui. Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati. 4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano. Qualora detti motivi non siano più applicabili, l'Ufficio fornisce all'interessato le informazioni in questione e i motivi della limitazione. Nel contempo l'Ufficio informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'Ufficio riesamina l'applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all'atto della chiusura dell'indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuterà su base annuale la necessità di mantenere eventuali limitazioni.
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