Art. 2
Eccezioni e limitazioni applicabili
In vigore dal 11 dic 2018
Eccezioni e limitazioni applicabili
1. Qualora eserciti le proprie funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applichi una delle eccezioni stabilite in detto regolamento.
2. Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché del principio di trasparenza sancito dall', paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del medesimo regolamento, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi metta a repentaglio la finalità delle sue attività a norma dell'articolo 118 e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, rivelando ad esempio i suoi strumenti e metodi di audit, o leda i diritti e le libertà di altri interessati.
3. Fatti salvi gli articoli da 3 a 7, la Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai dati personali ottenuti da altre istituzioni ed altri organi e organismi dell'Unione, dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nelle seguenti circostanze:
a)
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione sulla base di altri atti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità del capo IX di detto regolamento oppure del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (8);
b)
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), o a norma delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
c)
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe compromettere la cooperazione tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nello svolgimento delle attività di audit interno.
Prima di applicare limitazioni nelle circostanze di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che non sia chiaro alla Commissione che l'applicazione di una limitazione è prevista da uno degli atti di cui alle lettere in questione o che questa consultazione comprometterebbe la finalità delle sue attività a norma dell'articolo 118 e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
La lettera c) del primo comma non si applica qualora sull'interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi od organizzazioni internazionali prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 23 del regolamento interno della Commissione.
Storico versioni
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