Art. 3
Definizioni
In vigore dal 6 dic 2018
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) «allevamento di bovini»: un allevamento avente una produzione annuale di azoto nell'effluente di allevamento superiore a 300 kg, di cui almeno due terzi derivati dal bestiame;
b) «coltura con sottosemina di erba»: cereali insilati, mais insilato, cereali primaverili, cereali invernali oppure orzo primaverile e piselli, con sottosemina di erba effettuata prima o dopo il raccolto;
c) «coltura con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata»: una delle seguenti colture:
i)
prato;
ii)
colture intercalari a prato;
iii)
barbabietole destinate a foraggio;
iv)
colture con sottosemina di erba;
v)
cicoria;
d) «prato»: una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea;
e) «profilo del suolo»: lo strato di suolo fino a una profondità di 0,90 m o al livello medio più elevato delle acque sotterranee, se tale livello è a una profondità inferiore a 0,90 m dalla superficie.
Storico versioni
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