Art. 12 · Trasmissione delle informazioni

Art. 12

Trasmissione delle informazioni

In vigore dal 6 dic 2018
Trasmissione delle informazioni Entro il 31 dicembre di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti: a) mappe con l'indicazione delle percentuali di allevamenti di bovini, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascun comune, nonché mappe sull'utilizzo locale del terreno, ai sensi dell', paragrafo 1; b) i risultati del monitoraggio effettuato sulle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque in regime sia di deroga sia di non deroga, nonché all'impatto della deroga sulla qualità delle acque, ai sensi dell', paragrafo 2; c) i risultati del monitoraggio effettuato sul suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque della rizosfera in regime sia di deroga sia di non deroga, ai sensi dell', paragrafo 2; d) i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, ai sensi dell', paragrafo 3; e) i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di azoto e fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione, ai sensi dell', paragrafo 3; f) le tabelle che indicano la percentuale della superficie agricola oggetto di deroga coperta da trifoglio o erba medica presente nelle praticolture e da orzo/piselli con sottosemina di erba, ai sensi dell', paragrafo 4; g) la valutazione dell'attuazione delle condizioni della deroga sulla base di controlli a livello di azienda agricola e le informazioni sugli allevamenti di bovini inadempienti sulla base dei risultati dei controlli amministrativi e delle ispezioni, ai sensi dell'; h) l'evoluzione del numero dei capi di bestiame e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame in Danimarca e negli allevamenti di bovini che beneficiano della deroga. i) l'attuazione delle condizioni della deroga di cui all'. I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari la Danimarca si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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