Art. 10
Monitoraggio
In vigore dal 6 dic 2018
Monitoraggio
1. Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue:
a)
la percentuale di allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni in ciascun comune;
b)
la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascun comune;
c)
la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascun comune.
Tali mappe sono aggiornate ogni anno.
I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni a norma della presente decisione sono raccolti dalle autorità competenti. Tali dati sono aggiornati ogni anno.
2. Le autorità competenti effettuano il monitoraggio delle acque della rizosfera, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, e comunicano alla Commissione i dati relativi all'azoto e al fosforo nel profilo del suolo e alle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee in regime sia di deroga sia di non deroga.
Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola nell'ambito del programma nazionale di monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.
Le zone caratterizzate da terreni sabbiosi sono oggetto di un monitoraggio rafforzato. Le concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee sono inoltre oggetto di monitoraggio almeno nel 3 % di tutte le aziende interessate da un'autorizzazione.
3. Le autorità competenti effettuano indagini e analisi continue dei nutrienti nell'ambito del programma nazionale di monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli e forniscono dati sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione.
Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all' e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, il quantitativo delle perdite di azoto e fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione, secondo principi scientifici.
4. Le autorità competenti determinano e registrano la percentuale dei terreni oggetto di deroga coperti da:
a)
trifoglio o erba medica presenti nelle praticolture;
b)
orzo e piselli con sottosemina di erba.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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