Art. 1
In vigore dal 6 dic 2018
1. L'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra («accordo di partenariato interinale») è approvata a nome dell'Unione, fatto salvo il deposito da parte di Samoa dell'atto di adesione a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo.
2. Il presidente del Consiglio informa, a nome dell'Unione europea, le altre parti contraenti dell'accordo di partenariato interinale e Samoa dell'approvazione, da parte dell'Unione, dell'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale.
3. Il testo dell'offerta di accesso al mercato di Samoa è accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2018:1908:oj#art-1