Art. 3 · Comunicazione di informazioni agli interessati

Art. 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

In vigore dal 5 dic 2018
Comunicazione di informazioni agli interessati 1.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet informative sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo alle sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali. 2.   Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, se limita, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle attività di indagine o di controllo dell'applicazione nel settore della concorrenza (comprese le attività operative), la Commissione rileva e registra i motivi della limitazione ai sensi dell'.
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