Art. 2
Deroghe e limitazioni applicabili
In vigore dal 5 dic 2018
Deroghe e limitazioni applicabili
1. Quando esercita le sue funzioni con riguardo ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.
2. Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché il principio di trasparenza di cui all', paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi rischi di pregiudicare gli obiettivi delle attività di indagine e di controllo dell'applicazione della Commissione, ad esempio rivelandone gli strumenti e i metodi di indagine, o di ledere i diritti e le libertà di altri interessati.
3. Fatti salvi gli articoli da 3 a 7, la Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai dati personali ottenuti da altri organismi, istituzioni, agenzie e uffici dell'Unione, da autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nei seguenti casi:
a)
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato da altri organismi, istituzioni, agenzie e uffici dell'Unione in virtù di altri atti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX di detto regolamento oppure a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (7);
b)
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù di atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o in applicazione di disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
c)
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione della Commissione con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento delle attività di indagine e di controllo dell'applicazione delle decisioni in materia di concorrenza.
Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione consulta le istituzioni, gli organismi, le agenzie, gli uffici pertinenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, salvo quando alla Commissione risulta evidente che l'applicazione di una limitazione è prevista in uno degli atti di cui alle citate lettere.
La lettera c) del primo comma non si applica qualora gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati prevalgano sugli interessi della Commissione a cooperare con paesi terzi o organizzazioni internazionali gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 23 del regolamento interno della Commissione.
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