Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 dic 2018
L'articolo 6 della decisione di esecuzione 2013/191/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1.   La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 e cessa di produrre efetti il 31 dicembre 2021. 2.   Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'
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