Art. 1
In vigore dal 4 dic 2018
L'articolo 6 della decisione di esecuzione 2013/191/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 e cessa di produrre efetti il 31 dicembre 2021.
2. Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2018:1921:oj#art-1