Art. 1
In vigore dal 30 nov 2018
Nella decisione 90/176/Euratom, CEE è inserito il seguente articolo 2 quater:
«Articolo 2 quater
In deroga all', punto 3), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Francia è autorizzata a utilizzare lo 0,02 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 8), della direttiva 2006/112/CE.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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