Art. 1
In vigore dal 30 nov 2018
Nella decisione 90/184/Euratom, CEE è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 20 dicembre 2012 al 31 dicembre 2022, la Danimarca è autorizzata a non tener conto delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1) nella misura in cui esse si applicano ai servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2018:1886:oj#art-1