Art. 1
In vigore dal 30 nov 2018
Nella decisione 96/566/CE, Euratom sono inseriti i seguenti articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater:
«Articolo 2 bis
In deroga all', punto 1), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Finlandia è autorizzata a utilizzare lo 0,0002 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1).
Articolo 2 ter
In deroga all', punto 2), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Finlandia è autorizzata a utilizzare lo 0,53 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.
Articolo 2 quater
In deroga all', punto 3), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Finlandia è autorizzata a utilizzare lo 0,11 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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