Art. 3
Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite
In vigore dal 29 nov 2018
Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite
1. I crediti delle BCN dell'area dell'euro sono adeguati con effetto dal 1o gennaio 2019 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell'area dell'euro con effetto dal 1o gennaio 2019 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione.
2. Ciascuna BCN dell'area dell'euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1o gennaio 2019 il valore assoluto del credito in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «–» fa riferimento al credito che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.
3. Il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1o gennaio 2019, ogni BCN dell'area dell'euro trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «–» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.
4. Il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1o gennaio 2019, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:46:oj#art-3