Art. 2 · Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

Art. 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

In vigore dal 29 nov 2018
Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE 1.   Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro aumenta a causa di un aumento della sua ponderazione con effetto dal 1o gennaio 2019, tale BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3. 2.   Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro si riduce a causa di una diminuzione nella sua ponderazione con effetto dal 1o gennaio 2019, tale BCN dell'area dell'euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3. 3.   Alla data in cui il Consiglio direttivo approva i conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2018 o prima di tale data, la BCE effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell'area dell'euro l'importo che la BCN considerata trasferisce alla BCE, laddove si applichi il paragrafo 1, o l'importo che tale BCN riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell'area dell'euro al 31 dicembre 2018 e la ponderazione della stessa con effetto dal 1o gennaio 2019, e dividendo il risultato per 100. 4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro al 1o gennaio 2019, ma è effettivamente trasferito alla data di trasferimento. 5.   Alla data di trasferimento, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati. 6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.
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