Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 29 nov 2018
Definizioni Ai fini della presente decisione: a) per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2018. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, oltre al valore complessivo dei mezzi propri, il fondo di riserva generale e gli accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro; b) per «data di trasferimento» si intende la seconda giornata lavorativa successiva all'approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2018.
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