Art. 2 · Adeguamento del capitale versato

Art. 2

Adeguamento del capitale versato

In vigore dal 29 nov 2018
Adeguamento del capitale versato 1.   Tenuto conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN ha versato e della quota che è tenuta a versare con effetto dal 1o gennaio 2019, come previsto, rispettivamente, dall' della decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) per quanto attiene alle BCN dell'area dell'euro, e dall' della decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) per quanto attiene alle BCN non appartenenti all'area dell'euro, il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1o gennaio 2019, ogni BCN è tenuta, alternativamente, a trasferire o a ricevere l'importo netto indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN stessa. 2.   Il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1o gennaio 2019, la BCE e le BCN soggette all'obbligo di trasferire un importo ai sensi del paragrafo 1, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati sui rispettivi importi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di trasferimento. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.
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