Art. 2 · Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

Art. 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

In vigore dal 29 nov 2018
Domanda di certificazione dei risparmi di CO2 1.   Il costruttore può chiedere la certificazione dei risparmi di CO2 realizzati grazie a uno o più alternatori efficienti a 12 Volt (V) destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria N1 a patto che ciascun alternatore sia un componente impiegato esclusivamente per caricare la batteria del veicolo e per alimentare il sistema elettrico del veicolo quando il motore a combustione è acceso, e soddisfi una delle seguenti condizioni: a) se l'alternatore efficiente a 12 V ha una massa non superiore alla massa di 7 kg dell'alternatore di riferimento, la sua efficienza, determinata in conformità all'allegato, è almeno pari a: i) 73,8 % per i veicoli a benzina; ii) 73,4 % per i veicoli a benzina turbo; iii) 74,2 % per i veicoli diesel; b) se l'alternatore efficiente a 12 V ha una massa superiore alla massa di 7 kg dell'alternatore di riferimento, il veicolo dotato dell'alternatore efficiente deve soddisfare la soglia minima di riduzione di 1 g CO2/km di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014; la riduzione è determinata tenendo conto della massa in eccesso secondo la formula 10 di cui all'allegato della presente decisione; la massa in eccesso è verificata e confermata nella relazione di verifica da presentare all'autorità di omologazione insieme alla domanda di certificazione. 2.   La domanda di certificazione dei risparmi realizzati grazie a uno o più alternatori efficienti è corredata di una relazione di verifica indipendente che certifica che l'alternatore o gli alternatori soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, verifica e conferma la massa dell'alternatore. 3.   L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se l'alternatore o gli alternatori non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
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