Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 nov 2018
Le misure che il Belgio ha attuato e che consistono, in primo luogo, nella riduzione dei requisiti contrattuali sul tonnellaggio minimo e nella successiva riduzione dei pagamenti di compensazione dovuti dalle due imprese concessionarie di terminale nel porto di Anversa, con effetto retroattivo a partire dal 2009 e, in secondo luogo, nel mantenimento dei requisiti sul tonnellaggio minimo ridotti oltre il 2013 per una di tali imprese concessionarie, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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