Art. 5
In vigore dal 8 nov 2018
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Romania trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e pianificate per preservare il mantenimento dell'esercizio degli attivi per la produzione di energia elettrica;
d)
documenti che comprovino che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.
2. La Romania mantiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell'aiuto concesso di cui all'. La Romania presenta immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e pianificate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi di recupero già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni
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