Art. 1
In vigore dal 29 ott 2018
I batteri del genere Wolbachia o i preparati contenenti tali batteri destinati a essere inoculati nelle zanzare con l'obiettivo di generare zanzare artificialmente infettate a fini di controllo dei vettori sono considerati biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Le zanzare artificialmente infettate, indipendentemente dalla tecnica di infezione utilizzata, non sono considerate né un biocida né un articolo trattato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) ed l), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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