Art. 6
In vigore dal 26 ott 2018
La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2018:1723:oj#art-6