Art. 3 · Gestione

Art. 3

Gestione

In vigore dal 26 ott 2018
Gestione 1.   I progressi delle azioni di cui all' saranno discussi almeno due volte l'anno tra i rappresentanti dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Finlandia a livello della task force intergovernativa (ministeriale) Rail Baltica, con la partecipazione del coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale e i rappresentanti della Commissione. 2.   Il coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale, i rappresentanti della Commissione e i rappresentanti nominati della Polonia e della Finlandia sono invitati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione di RB Rail AS.
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