Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 ott 2018
La decisione 2010/96/PESC è così modificata: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la missione militare dell'UE è schierata in Somalia sia per contribuire a un potenziamento istituzionale nel settore della difesa attraverso la consulenza strategica, sia per fornire un sostegno diretto all'esercito nazionale somalo attraverso la formazione, la consulenza e l'accompagnamento. A partire dal 2019 la missione militare dell'UE contribuisce in particolare allo sviluppo delle capacità di formazione proprie dell'esercito nazionale somalo in vista di un trasferimento delle attività di formazione per le unità tattiche una volta soddisfatte le necessarie condizioni; deve essere una formazione di accompagnamento concepita e fornita dalla Somalia. La missione militare dell'UE si tiene inoltre pronta a fornire sostegno, nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione per l'attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia.»; 2) all'articolo 10, è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 22 980 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 0 %.»; 3) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 dicembre 2020.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:1787:oj#art-1