Art. 1
In vigore dal 18 ott 2018
La decisione 2006/766/CE è così modificata:
a)
nell'allegato I, la voce relativa al Perù è sostituita dalla seguente:
«PE
PERÙ
Unicamente Pectinidae (pettinidi) eviscerati d'acquacoltura»;
b)
nell'allegato II, la voce relativa al Myanmar è sostituita dalla seguente:
«MM
MYANMAR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:1583:oj#art-1