Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 ott 2018
La decisione 2006/766/CE è così modificata: a) nell'allegato I, la voce relativa al Perù è sostituita dalla seguente: «PE PERÙ Unicamente Pectinidae (pettinidi) eviscerati d'acquacoltura»; b) nell'allegato II, la voce relativa al Myanmar è sostituita dalla seguente: «MM MYANMAR».
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