Art. 2 · Procedura per mettere l'elenco a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri

Art. 2

Procedura per mettere l'elenco a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri

In vigore dal 15 ott 2018
Procedura per mettere l'elenco a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri Le autorità nazionali competenti designate come autorità competenti per l'immigrazione quali definite all', paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2226 sono responsabili per l'accesso all'elenco delle persone identificate dall'EES come soggiornanti fuoritermine. L'EES mette a disposizione delle autorità competenti per l'immigrazione designate, sotto forma di relazione, l'elenco permanentemente aggiornato delle persone identificate dall'EES come soggiornanti fuoritermine. Tale relazione deve essere conservata in modo sicuro nell'interfaccia uniforme nazionale. L'EES controlla, a livello dell'interfaccia nazionale uniforme, l'accesso alla relazione, in modo da garantire che soltanto le autorità competenti per l'immigrazione designate possano avere accesso alla relazione e consultarla. Tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito della relazione sono registrate conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226.
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