Art. 1 · Contenuto e generazione dell'elenco

Art. 1

Contenuto e generazione dell'elenco

In vigore dal 15 ott 2018
Contenuto e generazione dell'elenco L'EES genera automaticamente un elenco di tutti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata autorizzato nel territorio degli Stati membri. L'elenco è aggiornato costantemente e automaticamente in modo da rispecchiare con precisione ogni modifica o cancellazione dei dati dell'EES di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) e f), all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2226. Per ciascun cittadino di paese terzo identificato come soggiornante fuoritermine dall'EES, l'elenco contiene i seguenti dati: a) cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; b) il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; c) la data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio; d) il numero di riferimento individuale generato dall'EES al momento della creazione del fascicolo individuale del cittadino di paese terzo; e) per l'ultimo ingresso del cittadino di paese terzo: — la data e l'ora dell'ingresso, — il valico di frontiera all'entrata e l'autorità che ha autorizzato l'ingresso; f) il codice a tre lettere dello Stato membro che ha rilasciato il visto: g) la data alla quale il cittadino di paese terzo è stato iscritto nell'elenco. Se un cittadino di paese terzo incluso nell'elenco esce dal territorio degli Stati membri, i suoi dati sono automaticamente e immediatamente cancellati dall'elenco. Se uno Stato membro rettifica o completa i dati dell'EES relativi a un cittadino di paese terzo incluso nell'elenco, limita il trattamento di tali dati o li cancella, i dati corrispondenti che figurano nell'elenco sono modificati di conseguenza o, se del caso, cancellati dall'elenco dall'EES senza indugio e mediante un processo automatizzato. I meccanismi per la generazione automatica dell'elenco rispettano il principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione, che sarà ulteriormente sviluppato nell'ambito delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. L'elenco è generato a livello di sistema centrale dell'EES.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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