Art. 2
Connessione del punto centrale di accesso di Europol
In vigore dal 15 ott 2018
Connessione del punto centrale di accesso di Europol
Ai fini dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2226, il punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 ha accesso all'EES per il trattamento delle richieste dell'autorità designata da Europol di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
A norma dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2226, Europol provvede alla connessione del suo punto di accesso centrale a un'apposita interfaccia uniforme in conformità delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/2226.
Storico versioni
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