Art. 2 · Connessione del punto centrale di accesso di Europol

Art. 2

Connessione del punto centrale di accesso di Europol

In vigore dal 15 ott 2018
Connessione del punto centrale di accesso di Europol Ai fini dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2226, il punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 ha accesso all'EES per il trattamento delle richieste dell'autorità designata da Europol di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. A norma dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2226, Europol provvede alla connessione del suo punto di accesso centrale a un'apposita interfaccia uniforme in conformità delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/2226.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2018:1547:oj#art-2