Art. 1 · Connessione dei punti centrali di accesso di ciascuno Stato membro

Art. 1

Connessione dei punti centrali di accesso di ciascuno Stato membro

In vigore dal 15 ott 2018
Connessione dei punti centrali di accesso di ciascuno Stato membro Ai fini degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/2226, i punti di accesso centrale di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 hanno accesso all'EES per trattare le richieste delle unità operative in seno alle autorità designate. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento (UE) 2017/2226, ogni Stato membro provvede alla connessione del suo punto o dei suoi punti di accesso centrale all'interfaccia uniforme nazionale in conformità delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
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