Art. 9 · Spostamento all'interno dell'Unione di materiale da imballaggio a base di legno specificato

Art. 9

Spostamento all'interno dell'Unione di materiale da imballaggio a base di legno specificato

In vigore dal 8 ott 2018
Spostamento all'interno dell'Unione di materiale da imballaggio a base di legno specificato 1.   È vietato lo spostamento all'interno dell'Unione di materiale da imballaggio a base di legno specificato originario di una zona delimitata. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli spostamenti di materiale da imballaggio a base di legno specificato, originario di zone delimitate, può aver luogo solo se tale materiale soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 (8) relativa alla regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali; b) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, che indica che il materiale da imballaggio a base di legno specificato è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità di tale norma. 3.   Qualora non siano disponibili impianti di trattamento nella zona delimitata, il materiale da imballaggio a base di legno specificato può essere spostato solo sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediatamente il trattamento e la marchiatura conformemente al paragrafo 2. I materiali di scarto derivanti dal trattamento di cui alla lettera a) sono smaltiti in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi al di fuori di una zona delimitata. L'organismo ufficiale responsabile effettua una sorveglianza intensiva ad intervalli adeguati per verificare per verificare mediante ispezioni sulle specie Prunus spp. se l'organismo specificato è presente entro un raggio di almeno 1 km dall'impianto di trattamento.
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