Art. 8
Spostamento del legname specificato all'interno dell'Unione
In vigore dal 8 ott 2018
Spostamento del legname specificato all'interno dell'Unione
1. Lo spostamento all'interno dell'Unione di legname specificato originario di una zona delimitata o di legname specificato, avente tutta o parte della sua superficie, introdotto in una zona delimitata, è vietato
2. In deroga al paragrafo 1, il legname specificato, ad eccezione del legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di una zona delimitata o il legname specificato che conserva in tutto o in parte la sua superficie, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. Tale passaporto delle piante è rilasciato solo se il legname in questione soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a)
è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). L'esecuzione del trattamento termico è confermata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti;
b)
è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1kGy attraverso tutto lo spessore.
3. In deroga al paragrafo 1, il legname specificato in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originario di una zona delimitata, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e se rispetta una delle seguenti condizioni:
a)
è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna);
b)
è stato trasformato in pezzi di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione nella zona delimitata, il legname specificato può essere spostato nell'Unione solo sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediatamente il trattamento o la trasformazione conformemente ai paragrafi 2 o 3.
I materiali di scarto derivanti dal trattamento o dalla trasformazione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono smaltiti in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi al di fuori della zona delimitata.
L'organismo ufficiale responsabile effettua una sorveglianza intensiva ad intervalli adeguati per verificare mediante ispezioni sulle specie Prunus spp. se l'organismo specificato è presente entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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