Art. 4 · Indagini relative all'organismo specificato sui territori degli Stati membri

Art. 4

Indagini relative all'organismo specificato sui territori degli Stati membri

In vigore dal 8 ott 2018
Indagini relative all'organismo specificato sui territori degli Stati membri Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato. Tali indagini sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono di esami visivi e qualora si sospetti un'infestazione dell'organismo specificato si procede al prelievo di campioni per identificare l'organismo nocivo. Tali indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, delle caratteristiche biologiche dell'organismo specificato, della presenza di vegetali suscettibili e delle loro caratteristiche biologiche e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.
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