Art. 13 · Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione di vegetali specificati e legname specificato originari di un paese in cui l'organismo specificato è notoriamente presente

Art. 13

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione di vegetali specificati e legname specificato originari di un paese in cui l'organismo specificato è notoriamente presente

In vigore dal 8 ott 2018
Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione di vegetali specificati e legname specificato originari di un paese in cui l'organismo specificato è notoriamente presente 1.   Tutte le partite di vegetali specificati e di legname specificato, introdotte nell'Unione da un paese terzo in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, sono sottoposte a un meticoloso controllo ufficiale al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabilito a norma dell' della direttiva 2004/103/CE della Commissione (9). 2.   I metodi d'ispezione applicati assicurano il rilevamento di eventuali segni dell'organismo specificato, in particolare nel fusto e nelle branche dei vegetali. Tale ispezione comprende, se opportuno, un campionamento distruttivo mirato.
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