Art. 12 · Introduzione nell'Unione di legname specificato originario di un paese terzo nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato

Art. 12

Introduzione nell'Unione di legname specificato originario di un paese terzo nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato

In vigore dal 8 ott 2018
Introduzione nell'Unione di legname specificato originario di un paese terzo nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato 1.   Il legname specificato, diverso da quello in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente è accompagnato dal certificato di cui all', paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato contiene una delle seguenti dichiarazioni sotto la voce «Dichiarazione supplementare»: a) il legname è originario di zone riconosciute indenni dall'organismo specificato, istituite dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b) il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna; c) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1kGy attraverso tutto lo spessore. Il nome della zona di cui alla lettera a) è indicato alla voce «Luogo d'origine». Ai fini della lettera b), l'esecuzione del trattamento termico è confermata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti. 2.   Il legname specificato in forma di piccole scaglie, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente è accompagnato dal certificato di cui all', paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato contiene una delle seguenti dichiarazioni sotto la voce «Dichiarazione supplementare»: a) il legname è originario di zone riconosciute indenni dall'organismo specificato, istituite dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. b) il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna; c) il legname è stato trasformato in pezzi di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm. Ai fini della lettera a), il nome della zona è indicato alla voce «luogo di origine».
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