Art. 11 · Introduzione nell'Unione di vegetali specificati originari di un paese terze nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato

Art. 11

Introduzione nell'Unione di vegetali specificati originari di un paese terze nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato

In vigore dal 8 ott 2018
Introduzione nell'Unione di vegetali specificati originari di un paese terze nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato I vegetali specificati originari di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente sono accompagnati dal certificato di cui all', paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato contiene una delle seguenti dichiarazioni sotto la voce «Dichiarazione supplementare»: a) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di origine e situato in una zona istituita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciuta come indenne dall'organismo nocivo specificato; b) i vegetali sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati o, nel caso di vegetali di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale, in un luogo di produzione indenne dall'organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) il luogo di produzione è registrato e controllato dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali nel paese di origine; ii) il luogo di produzione è sottoposto annualmente ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali per rilevare eventuali segni dell'organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; iii) il luogo di produzione è dotato di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato o è stato sottoposto a opportuni trattamenti preventivi ed è circondato da una zona cuscinetto di un raggio pari almeno a 4 km in cui si effettuano annualmente, a intervalli opportuni, indagini ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo specificato o suoi segni; iv) se sono stati riscontrati la presenza dell'organismo specificato o suoi segni, sono state immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; v) immediatamente prima dell'esportazione, le partite di vegetali sono state sottoposte a una meticolosa ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell'organismo specificato, in particolare nel fusto e nelle brache di tali vegetali. Tale ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Se le partite contengono vegetali originari di siti che, al momento della loro produzione, erano situati in una zona cuscinetto in cui erano stati rilevati la presenza dell'organismo specificato o suoi segni, è stato effettuato un campionamento distruttivo dei vegetali di tale partita secondo le quote indicate nella tabella seguente: Numero di vegetali nel lotto Quota di campionamento distruttivo (numero di vegetali da distruggere) 1-4 500 10 % delle dimensioni del lotto > 4 500 450 c) i vegetali sono stati coltivati a partire da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti: i) al momento dell'esportazione il diametro delle marze innestate non misura più di 1 cm nel punto di massimo spessore; ii) i vegetali innestati sono stati sottoposti ad ispezione conformemente alla lettera b), punto ii). Ai fini della lettera a), il nome della zona è indicato alla voce «luogo di origine».
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