Art. 10 · Relazioni sulle indagini e sulle misure

Art. 10

Relazioni sulle indagini e sulle misure

In vigore dal 8 ott 2018
Relazioni sulle indagini e sulle misure 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri: a) una relazione sulle indagini effettuate nel corso dell'anno civile precedente e sulle misure adottate o previste in quell'anno, in applicazione degli articoli da 4 a 6 e sui risultati di tali indagini e misure; b) un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma dell', comprese la descrizione e la posizione, con mappe indicanti la loro delimitazione; c) i dati giustificativi e i motivi per cui, in applicazione dell', paragrafo 5, gli Stati membri hanno deciso di non istituire una zona delimitata. 2.   Gli Stati membri adattano le rispettive indagini e misure se ciò è giustificato dallo sviluppo del rischio fitosanitario. Essi comunicano immediatamente tale adattamento alla Commissione e agli altri Stati membri.
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