Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 ott 2018
Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1o gennaio 2019. Essa cessa di produrre effetti sei anni dopo. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 del TFUE, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui diventano applicabili tali disposizioni.
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