Art. 3
In vigore dal 2 ott 2018
Quando concedono o modificano le autorizzazioni dei biocidi di cui all', conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e, se opportuno, all'articolo 19, paragrafo 5, del medesimo regolamento, gli Stati membri inseriscono la seguente condizione:
«Entro due anni dalla pubblicazione da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche degli orientamenti dell'Unione sulle modalità per produrre dati sull'efficacia degli insettifughi alle dosi di applicazione raccomandate, il titolare dell'autorizzazione presenta dati per confermare la dose di applicazione minima efficace. Tali dati sono presentati nella forma di una domanda di modifica dell'autorizzazione, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione».
Storico versioni
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