Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 ott 2018
Nell'applicare la dose di applicazione impiegata negli studi sull'efficacia, i biocidi di cui all' soddisfano la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012, ma non la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di detto regolamento per tutti gli usi previsti. Di conseguenza gli usi previsti del prodotto in causa sotto forma di aerosol e l'uso previsto del prodotto in causa sotto forma di spray per i bambini al di sotto di un anno di età possono essere autorizzati solo conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Lo Stato membro di riferimento aggiorna la relazione di valutazione del prodotto di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
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