Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 set 2018
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni dell'UNECE relativamente al progetto di convenzione UNECE in materia di semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale è la seguente: Gli Stati membri dell'Unione si astengono, se viene introdotta nel progetto di convenzione una clausola che consente la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Se tale clausola non viene introdotta, gli Stati membri dell'Unione votano contro.
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