Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 set 2018
Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere al deposito, a nome dell'Unione, dello strumento d'approvazione (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:1603:oj#art-2