Art. 8
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi
In vigore dal 6 set 2018
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi
1. Qualora il presidente o il suo supplente, o qualsiasi altro membro o suo supplente, o i funzionari e agenti che compongono il segretariato dell'istanza o qualsiasi altra persona che partecipi alle riunioni dell'istanza o che sia a conoscenza dei documenti relativi a un caso si trovino in una situazione che potrebbe dar luogo a un rischio di conflitto d'interessi, essi ne informano immediatamente gli altri membri e il segretariato. Ciò vale anche qualora essi si trovino in una situazione che potrebbe oggettivamente essere percepita come conflitto d'interessi.
2. Nessuna delle persone di cui al paragrafo 1 partecipa alle deliberazioni o all'adozione della raccomandazione. Al caso in esame viene annessa una nota nella quale si descrivono le modalità applicate per trattare il rischio di conflitto di interessi.
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