Art. 6 · Osservatori

Art. 6

Osservatori

In vigore dal 6 set 2018
Osservatori 1.   Gli osservatori partecipano alle deliberazioni dell'istanza senza prendere parte all'adozione delle raccomandazioni. 2.   Il Servizio giuridico della Commissione ha di diritto la qualità di osservatore per ogni caso sottoposto all'istanza e presenta osservazioni di propria iniziativa o su richiesta del presidente. Pertanto uno dei suoi membri assiste a tutte le deliberazioni dell'istanza. Il Servizio giuridico viene informato di tutte le procedure scritte. 3.   Per i casi nei quali la domanda dell'autorità che ha sottoposto il caso si fonda, in particolare, su informazioni trasmesse dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il rappresentante di quest'ultimo assiste alle riunioni dell'istanza e partecipa alle procedure orali e scritte. Egli può presentare osservazioni di propria iniziativa o su richiesta del presidente. 4.   Per gli altri casi, l'OLAF può essere invitato a fornire informazioni pertinenti o pareri, su richiesta del presidente. 5.   Ad esclusione dell'autorità che ha sottoposto il caso, gli altri ordinatori della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva, di un'altra istituzione o di un altro organo od organismo europei interessati dal caso sottoposto all'istanza hanno il ruolo di osservatori. Tali ordinatori possono assistere alle deliberazioni dell'istanza, sono informati delle procedure scritte e presentano osservazioni orali e scritte su richiesta del presidente. 6.   Il presidente, previa consultazione dei membri permanenti dell'istanza, può invitare altri osservatori ad assistere alle deliberazioni e a presentare osservazioni orali e scritte.
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