Art. 5 · Designazione degli altri membri dell'istanza e dei loro supplenti

Art. 5

Designazione degli altri membri dell'istanza e dei loro supplenti

In vigore dal 6 set 2018
Designazione degli altri membri dell'istanza e dei loro supplenti 1.   Il direttore del Servizio finanziario centrale della direzione generale del Bilancio è uno dei due membri permanenti dell'istanza che rappresentano la Commissione, in applicazione dell'articolo 143, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario di grado AD11 o superiore per garantire la supplenza di tale membro permanente. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa ad personam il secondo membro permanente che rappresenta la Commissione e il suo supplente tra i funzionari della Commissione di grado minimo rispettivamente pari a AD14 e AD11. 2.   Il membro rappresentante l'ordinatore responsabile («l'autorità che ha sottoposto il caso») e il suo supplente sono funzionari o agenti temporanei designati conformemente al regolamento interno e alle regole amministrative interne dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato, di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Essi esercitano almeno funzioni di capo unità o di capo delegazione.
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